Art. 1
Definizione e ambito di applicazione
Il presente Codice Deontologico definisce i principi e le regole di condotta applicabili a docenti, facilitatori, operatori e collaboratori dell’Istituto SIDDHI nello svolgimento delle rispettive attività.
Per le attività professionali che ricadono nel suo ambito si applicano anche le disposizioni della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Agli allievi si applicano le disposizioni compatibili con il loro ruolo di partecipanti, in particolare quelle relative alla riservatezza, al rispetto delle persone e alla correttezza dei comportamenti durante le attività dell’Istituto.
Art. 2
Principi generali
L’attività professionale si fonda sulla libertà, sull’indipendenza, sulla responsabilità personale e sul rispetto della dignità umana.
Chi opera nell’Istituto agisce con integrità, lealtà e rispetto verso colleghi, allievi e clienti, evitando ogni forma di abuso, manipolazione o discriminazione.
Art. 3
Doveri verso la persona e la collettività
L’operatore rispetta la dignità, l’autonomia e la responsabilità della persona e svolge esclusivamente attività coerenti con il proprio ruolo e con le competenze dichiarate.
Ogni persona è accolta senza discriminazioni e nel rispetto della sua libertà, della sua coscienza e della sua storia.
Art. 4
Libertà, indipendenza e responsabilità professionale
Il professionista mantiene autonomia di giudizio, riconosce gli eventuali conflitti d’interesse e non permette che interessi esterni compromettano l’indipendenza del proprio operato.
È responsabile delle proprie scelte e delle attività svolte nell’ambito del ruolo assunto.
Art. 5
Correttezza e limiti della professione
Nell’ambito delle attività SIDDHI, docenti e facilitatori non svolgono diagnosi, terapie o prestazioni sanitarie riservate. Eventuali ulteriori qualifiche professionali sono esercitate in contesti distinti e chiaramente identificati.
Non promettono risultati, non alimentano forme di dipendenza e non presentano il proprio intervento come risolutivo.
Ogni attività viene svolta entro i limiti delle competenze acquisite e dichiarate.
Art. 6
Riservatezza e protezione dei dati
Docenti, facilitatori, operatori, collaboratori e allievi rispettano, secondo il proprio ruolo, la riservatezza delle informazioni, delle esperienze e dei dati personali conosciuti durante le attività dell’Istituto.
I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa applicabile e possono essere comunicati esclusivamente alle persone autorizzate o nei casi previsti dalla legge.
Art. 7
Competenza e formazione permanente
Il professionista mantiene adeguate le proprie competenze attraverso l’aggiornamento, la formazione continua e, quando pertinente al ruolo o al percorso, la supervisione.
Riconosce i limiti della propria preparazione e non assume incarichi per i quali non possiede competenze sufficienti.
Art. 8
Informazione e trasparenza verso il cliente o l’allievo
Prima dell’adesione o dell’avvio di un’attività, il professionista fornisce informazioni chiare sulla natura della proposta, sugli obiettivi, sui limiti, sulle condizioni di partecipazione e sui costi.
Gli accordi relativi al rapporto professionale o formativo sono definiti in modo comprensibile e, quando necessario, formalizzati per iscritto.
Art. 9
Relazione e confini professionali
La relazione professionale è improntata a rispetto, equilibrio, chiarezza dei ruoli e sobrietà.
Il professionista evita interessi personali, sentimentali o economici ulteriori rispetto al rapporto dichiarato quando possano creare conflitti, dipendenza o sfruttamento della relazione.
Ogni intervento richiede il consenso della persona e ne rispetta l’autonomia, i confini e la responsabilità.
Art. 10
Pubblicità, immagine e comunicazione
La comunicazione al pubblico è sobria, veritiera e coerente con le attività effettivamente svolte.
Non promette risultati miracolosi, non attribuisce qualifiche non possedute e non presenta attività formative, esperienziali o spirituali come prestazioni sanitarie.
Art. 11
Collaborazione, colleganza e rispetto reciproco
I membri dell’Istituto si impegnano a favorire la collaborazione e lo scambio tra colleghi, docenti e allievi, riconoscendo il valore della comunità professionale.
Il rispetto reciproco e la comunicazione costruttiva sono principi fondanti della vita dell’Istituto.
Art. 12
Segnalazioni e valutazione
Le eventuali segnalazioni relative alla violazione del presente Codice sono gestite secondo la procedura di Segnalazioni e tutela dell’Istituto.
La valutazione è affidata alla Direzione o alle persone da essa incaricate, in relazione alla natura della segnalazione, nel rispetto della riservatezza, del diritto di replica, della proporzionalità e della dignità delle persone coinvolte.
Art. 13
Disposizioni finali
Il presente Codice Deontologico integra e specifica i principi espressi nel Codice Etico.
La sua osservanza, secondo il ruolo e le responsabilità assunte, costituisce una condizione per la collaborazione, la docenza e la rappresentanza dell’Istituto SIDDHI.